Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 131 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «1. La violazione alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari nonché da consoli onorari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godono, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuare per via diplomatica».